Al Direttore - 13 novembre 2024, 15:42

"Mezzo non idoneo", 8 tassisti chiedono al Comune la revoca della licenza di un collega

Continua la guerra a colpi di carte bollate tra i conducenti e Palazzo civico, intanto rimangono attivi i due numeri

"Mezzo non idoneo", 8 tassisti chiedono al Comune la revoca della licenza di un collega

Riceviamo e pubblichiamo

Formulo la presente in nome e per conto dei Sig.ri Diletto Federico, (seguono altri 8 nomi)  i quali sottoscrivono per adesione e diretta riferibilità della  medesima al fine di significare quanto segue.
Come noto i miei Assistiti sono tutti titolari di licenze rilasciate da codesta spettabile Amministrazione per la conduzione dei taxi. I miei Assistiti mi riferiscono che recentemente ha preso servizio il taxi n. (omissis), il quale, però, non possiede i requisiti prescritti dal bando e, quindi, è necessario che codesta spettabile Amministrazione attivi il procedimento di decadenza della licenza rilasciata. Ed invero, l’art. 3, comma 6, del bando di concorso per l’assegnazione della licenza stabiliva espressamente che “ai fini dell’ammissione al concorso indicato in oggetto, l'istante dovrà presentare impegno ad avere la disponibilità di un veicolo caratterizzato dalle seguenti specifiche indicazioni:
a) presenza di impianto di condizionamento;
b) classe omologazione minima: classe Euro 6;
c) [solo per i veicoli diesel] presenza del FAP (filtro antiparticolato) tale da assicurare il rispetto
delle normative in materia di antinquinamento;
d) avere un numero di anni di immatricolazione che non può essere maggiore ad anni 4 (quattro);
e) bagagliaio con capienza minima pari a litri 360 (trecentosessanta).
7. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo
abilitativo”.
 

Orbene, nel caso di specie i miei Assistiti mi riferiscono che il titolare della licenza taxi n (omissis) circoli con un’autovettura modello(omissis ), la quale possiede un bagagliaio di soli 304 litri. Pertanto, atteso che il titolare della licenza taxi (omissis)  non ha un veicolo corrispondente a quanto richiesto dalla lex specialis, codesta spettabile Amministrazione ha l’obbligo di avviare il procedimento finalizzato alla decadenza della succitata licenza. Sul punto corre l’obbligo di sottolineare che la giurisprudenza sostiene ormai da tempo che “l'Amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, che, quale la lex specialis,
non può essere disapplicato dalla Commissione nel corso del procedimento” (ex multis T.A.R. Roma, , sez. III , 17/04/2023 , n. 640, Consiglio di Stato , sez. III , 07/02/2023 , n. 1299)
 

Pertanto, in capo all’Ente non permane alcuna discrezionalità sui criteri di ammissione della procedura e, quindi, deve procedere alla decadenza della licenza (omissis) non possedendo l’assegnatario ab origine i requisiti minimi e, comunque, oggi avendo un veicolo con caratteristiche inferiori a quelle prescritte dalla lex specialis.
 

In ultimo, si invita l’Amministrazione Comunale a istituire la commissione consultiva prevista dall’art. 13 del Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea, la quale potrebbe risolvere molte delle già rilevate criticità sul servizio.
 

Tutto ciò premesso e considerato i Sig.ri Sig.ri  ut sopra assistiti, intimano e diffidano codesta spettabile Amministrazione ad attivare il procedimento di decadenza della licenza n (omossis) e di istituire la Commissione Consultiva prevista dal dall’art. 13 del Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Avv. Simone Massacano

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