Economia - 26 settembre 2024, 10:15

“Ristoranti, come tutelarsi dai costi aggiuntivi”

Le parole dell’Avvocato Patrizia Polliotto, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ristoranti, come tutelarsi dai costi aggiuntivi”

Costi aggiuntivi dei ristoranti. Sono leciti? A parlarne e è l’Avvocato Patrizia Polliotto, Fondatore e Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima, più antica e autorevole associazione consumeristica italiana.

E’ stabilito il principio che il consumatore va preventivamente informato dei prezzi applicati. Se, quindi, ci sono richieste per servizi non previsti, anomali, come il taglio di una torta o il diritto di tappo, questi costi extra, secondo la legge vanno comunicati prima e non a cose fatte”. 

Prosegue Patrizia Polliotto: “Qual è allora la normativa applicabile ai pubblici esercizi? Dobbiamo rifarci al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, ossia il Regolamento di esecuzione del TULPS, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931), che all’art. 180 prevede che “I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi“. Sulla materia, poi, intervengono le competenze delle Regioni e si applicano le diverse normative regionali che specificano i dettagli.

Nel Lazio, ad esempio, si applica l’art. 75 della Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, che relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, prevede che “i prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico: mediante esposizione di apposita tabella all’interno del locale, nei casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione; mediante esposizione di apposita tabella leggibile anche dall’esterno del locale, con esclusione della carta dei vini, limitatamente alle attività di ristorazione“. Inoltre, “nella somministrazione con formula a prezzo fisso è vietata l’applicazione di costi aggiuntivi per il servizio; il numero e tipo di portate e di bevande, comprese nel menù a prezzo fisso, devono comunque essere singolarmente specificate, in modo tale da rendere il consumatore consapevole di eventuali costi aggiuntivi“.

Mentre in Lombardia, prosegue il noto legale, vige l’art. 77 della L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010, che, tra le altre cose, prevede che “per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto: per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita tabella per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l’obbligo di esposizione del menù anche all’esterno dell’esercizio, o comunque leggibile dall’esterno. Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare l’eventuale componente del servizio. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall’esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio“. Infine, anche i Comuni possono deliberare regolamenti in attuazione delle normative regionali. A Roma, ad esempio, la delibera del Consiglio comunale n. 35/2010.

Aggiunge Patrizia Polliotto: “Ogni volta che chiediamo un servizio extra, per evitare sgradite sorprese, sarebbe opportuno chiedere se c’è un eventuale costo aggiuntivo: dal costo di un piatto fuori-menu, alla mezza porzione e tanto più se chiedo al ristoratore di servire la torta o la bottiglia che abbiamo portato da casa- Così, se il prezzo non ci viene comunicato o ci sembra eccessivo, potremo discuterne con il ristoratore e magari contestarlo se non ci fosse stato comunicato preventivamente il relativo prezzo. Come spiegato ad esempio nella legge regionale del Lazio, all’art. 85, sono i Comuni ad avere la competenza di vigilare sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e a provvedere all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, che, nel caso di violazione dell’art. 75 sulla pubblicità dei prezzi, va da 2.500,00 a 7.500,00 euro”.

Per queste e altre esigenze è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 lo sportello del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori, con sede a Torino in Via Roma 366 ed a Pinerolo, in Viale Cavalieri d’Italia n. 14, al numero 0115611800 oppure scrivendo una mail a uncpiemonte@gmail.com, o visitando il sito www.uncpiemonte.it compilando l’apposito format.

 

 

C. S.

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