Politica - 02 maggio 2024, 07:11

La Regione mette mano al Testo Unico per il Commercio, giro di vite sulle nuove attività in centri storici e zone di pregio

L’assessore Piana: “Un provvedimento molto atteso che mi auguro possa contribuire a creare sempre più contesti e distretti di qualità per una presenza commerciale di alto livello”

(Credits StockSnap da Pixabay)

Regione Liguria mette mano al Testo Unico per il Commercio varando le modifiche a tre articoli della legge regionale del 2 gennaio 2007. Una pratica già discussa dalla prima e dalla terza commissione e che oggi ha avuto l’ok definitivo da parte del consiglio regionale con il voto positivo della maggioranza e l’astensione da parte dei gruppi di opposizione.

Il D.D.L. 178 va a introdurre modifiche sul Testo Unico del Commercio per rendere più pratiche le intese commerciali e i patti d’area che potranno essere siglati tra amministrazioni comunali e Regione con Prefettura e Sovrintendenza - ha detto in aula l’assessore con delega al Commercio, Alessio Piana - un provvedimento molto atteso che mi auguro possa contribuire a creare sempre più contesti e distretti di qualità per una presenza commerciale di alto livello che contribuisca a presidio dei centri urbani e negli ambiti nei quali si potrà riqualificare un tessuto urbano di grande importanza”. 

Pesanti le accuse da parte delle opposizioni che hanno accusato l’amministrazione regionale di strizzare l’occhio alla grande distribuzione. Su tutti Ferruccio Sansa: “Questa giunta ha il record di aperture di supermercati e centri commerciali, siete i peggiori nemici del piccolo e medio commercio della nostra regione. Avete fatto una battaglia a favore della grande distribuzione che ha finanziato le vostre attività”.

Le modifiche al Testo Unico per il Commercio prevedono l’inserimento dell’articolo 26 quater (intese in materia di attività commerciali): “Al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l’ambiente e i beni culturali, la sicurezza, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali e fermo restando il codice dei beni culturali e del paesaggio, la Regione stipula intese con i Comuni, dirette a prevedere limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d’intesa con le associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria e sentite le Prefetture o la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza. La Regione può istituire, con successivi provvedimenti di Giunta, specifici albi diretti a valorizzare talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico- culturale o commerciale”.

Previsto anche l’inserimento dell’articolo 144 bis (Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle intese di cui all’articolo 26 quater e di cui all’articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016): “Chiunque eserciti attività economiche interdette o senza l’autorizzazione, altro titolo o regime abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell’esercizio con decadenza del titolo. Il trasgressore non può presentare una nuova istanza di apertura o segnalazione certificata di inizio attività nell’ambito del territorio individuato dall’intesa per un periodo di un anno dall’accertamento della violazione. Chiunque violi le prescrizioni relative al decoro delle attività economiche, ai requisiti e ai criteri generali e specifici contenuti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000 e alla sospensione temporanea dell’attività, con chiusura immediata dell’esercizio fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento alle prescrizioni impartite. In caso di reiterate violazioni il Comune dispone la chiusura dell’attività e la decadenza del titolo. Il trasgressore non può presentare una nuova istanza di apertura o segnalazione certificata di inizio attività nell’ambito del territorio individuato dall’intesa per un periodo di un anno dall’accertamento della violazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione”.

Di fatto si tratta di un giro di vite e di un filo diretto con i Comuni per limitare l’apertura di alcune attività in zone storiche, di pregio o soggette a riqualificazioni. Un tema molto sentito sia nei grandi centri che nei borghi più piccoli dove alcune aperture commerciali rischiano di andare a incidere sulla realtà economica del territorio.