Attualità - 14 febbraio 2024, 07:28

La valutazione sull’indennizzo spetta allo Stato, si accende una luce per i balneari da anni sulla graticola

Depositate dall’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, le conclusioni sulla devoluzione delle opere senza indennizzo alla scadenza della concessione demaniale

Per i balneari della provincia di Imperia si riaccendono le speranze in vista della scadenza delle concessioni demaniali tra attese, proroghe e delusioni. Pochi giorni fa sono state depositate dall’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, le conclusioni nella causa pregiudiziale C-598/22 sollevata dal Consiglio di Stato sulla conformità al diritto dell’Unione europea dell’articolo 49 del Codice della navigazione che prevede la devoluzione delle opere senza indennizzo alla scadenza della concessione demaniale.

In sostanza, l’avvocato generale ritiene che tale disposizione non sia in contrasto con il Trattato europeo di Lisbona «se la durata della concessione è sufficiente per l’ammortamento dell’investimento da parte del concessionario» (punto 105). E che spetti, comunque, allo Stato italiano verificare se l’articolo 49 sia «sufficientemente trasparente per consentire agli operatori economici di decidere se effettuare investimenti al fine di avviare un’attività imprenditoriale su una spiaggia italiana» (punto 57), in quanto «se il concessionario conosce in anticipo le norme applicabili, può negoziare un indennizzo adeguato nel caso in cui l’investimento necessario fosse troppo grande per essere riassorbito nel corso della concessione» (punto 97).

Non v’è chi non veda che la scelta non solo di investimento, ma di vita dei concessionari italiani è stata non solo condizionata, ma fortemente determinata dall’esistenza del cosiddetto diritto di insistenza. In assenza del quale non avrebbero fatto la scelta operata. Infatti, il concessionario balneare italiano fino al 28 dicembre 2009 (data di entrata in vigore della direttiva Bolkestein) non ha concordato con lo Stato alcun indennizzo nell’atto concessorio, semplicemente perché ha fatto affidamento nel rinnovo automatico della concessione medesima.

L’avvocato generale, così come riporta Mondobalneare.com, il portale di riferimento della categoria con un articolo di Antonio Capacchione, ribadisce inoltre la possibilità di norme restrittive della concorrenza, le quali «non sono vietate se perseguono un motivo imperativo di interesse pubblico in modo proporzionato» (punto 86).

Anche per tale aspetto, prosegue l’avvocatura, spetta allo Stato italiano «verificare se una misura nazionale che limita una delle libertà di mercato sia effettivamente idonea e necessaria al conseguimento degli obiettivi pubblici dichiarati» (punto 88). Dopo le conclusioni dell’avvocato generale è attesa, nelle prossime settimane, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Vedremo se e come recepirà quanto esposto dall’avvocato generale o se, invece, così come chiesto dal governo italiano e dalla Commissione europea, per problemi processuali non deciderà nel merito della questione. Restiamo convinti che la soluzione della questione balneare non spetta ai giudici, bensì al governo e al parlamento italiani.